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  • Silvia Scalia

IVA AL 10% Quando e per quali prestazioni - forniture


Con la Legge n.232 dell’11 Dicembre 2016 (“Legge di bilancio 2017”), è stata confermata, e quindi prorogata fino al 31/12/2017, la possibilità di detrarre il 50% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie di immobili a prevalente uso residenziale.

Gli interventi che rientrano in tale agevolazione sono quelli riguardanti il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa privata, attraverso interventi di manutenzione ordinaria (solo se su parti comuni condominiali di edifici residenziali) e straordinaria, per cui è possibile applicare l’aliquota Iva agevolata del 10% sulle prestazioni di servizi relativi all’intervento stesso.

Tuttavia rimane sovente l’incertezza su come applicare correttamente tale agevolazione, cercando di distinguere tra la prestazione di servizi, ossia il lavoro artigianale vero e proprio per la realizzazione delle opere, dalla fornitura di beni, quali i materiali da costruzione in generale (es.: piastrelle, porte, pavimenti, rivestimenti etc..).

La regola principale, nella maggior parte dei casi (ossia per interventi di Manutenzione Straordinaria) è quella di applicare l’aliquota Iva ridotta al 10% sui beni significativi solo per il valore degli stessi corrispondenti alla manodopera; esempio:

Costo complessivo per intervento di fornitura e posa di rubinetteria e sanitari: 10.000 €

A) Costo della sola prestazione lavorativa: 4.000 €

B) Costo delle forniture dei beni: 6.000 €

In questo caso l’iva al 10% sarà applicata interamente sull’importo relativo alla voce “A”, mentre sull’importo “B” si procederà applicando tale criterio:

(Costo complessivo dell’intervento – Costo della fornitura dei beni)= Valore su cui applicare l’iva agevolata

10.000 € – 6.000 € = 4.000 €

I rimanenti 2.000 €, relativi al raggiungimento del costo complessivo di 6.000 € per i beni significativi, saranno assoggettati ad aliquota ordinaria nella misura del 22%.

Quanto appena esplicato si applica per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, e per beni forniti direttamente dall’impresa esecutrice e rientranti in tale elenco:

- Ascensori e montacarichi;

- Infissi esterni ed interni;

- Caldaie;

- Video-citofoni;

- Apparecchiature di condizionamento e ricircolo dell’aria;

- Sanitari e rubinetteria da bagno;

- Impianti di sicurezza.

Se i materiali o i beni vengono forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori (es. il committente) tale discorso decade e l’aliquota Iva verrà sempre applicata nella misura del 22%.

Attenzione quindi ai fornitori di materiale idrico - sanitario che, a seguito di rilascio di attestazione di pratica edilizia per lavori di manutenzione straordinaria, applicano l’iva agevolata al 10% direttamente al committente privato, senza la reale possibilità di usufruire di tale agevolazione. In questi casi infatti, a seguito di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle entrate, sia il fornitore che l’acquirente, sono esposti al rischio di sanzione oltre che di perdita delle detrazioni disponibili, da parte del committente.

Le direttive cambiano invece in caso di recupero edilizio per cui è sempre prevista, senza limiti temporali e scadenze, l’applicazione dell’iva agevolata al 10%.

Si tratta in particolare di prestazione di servizi riguardanti interventi di:

- Restauro;

- Risanamento conservativo;

- Ristrutturazione.

In questo ambito, gli acquisti di beni finiti, che nel precedente caso beneficiavano dell’applicazione dell’iva ridotta solo fino alla concorrenza del valore corrispondente alla prestazione lavorativa, in virtù della conservazione della propria individualità (porte, infissi esterni, sanitari, caldaie etc..), possono beneficiare dell’aliquota Iva al 10% anche se l’acquisto è fatto direttamente dal committente.

Le piastrelle, e tutti quei materiali che una volta posati, diventano parte integrante della costruzione, non possono usufruire di tale agevolazione, a meno che, come spiegato in precedenza, vengano forniti direttamente dall’impresa e quindi concorrenti all’aliquota iva del 10% solo per la quota corrispondente alla relativa posa.

Per quanto riguarda le prestazioni professionali, ossia incarico di progettazione, redazione e presentazione di pratica edilizia e tutto quanto strettamente connesso alla regolarizzazione dell’opera da parte di professionista abilitato, l’iva sarà sempre applicata nella misura del 22%.

Si rimanda al sito dell’Agenzia delle entrate dal quale si può scaricare la “Guida alle Ristrutturazioni Edilizie”, http://www.agenziaentrate.gov.it, un vero e proprio vademecum da tenere a portata di mano in caso di interventi sul patrimonio edilizio.

Credits: Agenzia Delle Entrate website

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